ALLEGATO "A" all'Atto Costitutivo

STATUTO
ASSOCIAZIONE PROPRIETARI NEVEGAL


Art.1 (Denominazione, sede e durata)

È costituita, nel rispetto dell'Art. 36 e seg. del Codice Civile, una associazione avente la seguente denominazione: "ASSOCIAZIONE PROPRIETARI NEVEGAL", da ora in avanti denominata "Associazione".

Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Belluno località Nevegal in Piazzale Nevegal n. 177. Il trasferimento della sede legale nell'ambito del Comune di Belluno non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 (Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Codice Civile e delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali, e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Art. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'Articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5 (Finalità e Attività)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche di utilità sociale tra cui:

  • valorizzazione del Nevegal;
  • promuovere la creazione di un interlocutore istituzionale per favorire un piano di sviluppo armonico e funzionale del Nevegal;
  • tutelare il patrimonio storico e ambientale del Nevegal;
  • promuovere la conoscenza e la visibilità della località "Alpe del Nevegal" in Comune di Belluno;
  • valorizzazione e rivalutazione del patrimonio immobiliare presente sull' "Alpe del Nevegal".
A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno nel:
  1. promuovere e assumere iniziative atte alla valorizzazione del Nevegal, in un'ottica sia a breve sia a medio-lungo termine;
  2. promuovere la creazione di una istituzione che diventi punto di riferimento per il Comune di Belluno e gli altri enti pubblici e privati e si ponga come un interlocutore istituzionale e definito per favorire un piano di sviluppo armonico e funzionale per tutti i proprietari di immobili del Nevegal;
  3. promuovere ogni iniziativa con soggetti pubblici e privati che tuteli il patrimonio storico-ambientale del Nevegal in armonia con le disposizioni di legge;
  4. concorrere alla valorizzazione - nelle forme appropriate - del Nevegal, promuovendo ogni possibile collegamento tra gli interessi socio-economici, espressi dalle entità territoriali, e le linee di programmazione per lo sviluppo socio-economico della montagna, stabilite a livello europeo, nazionale, regionale e locale;
  5. favorire l'attività di promozione turistica e valorizzazione del logo Nevegal e dei servizi che sono disponibili;
  6. promuovere e sviluppare ogni possibile collaborazione e cooperazione con gli organismi locali, regionali, le Comunità Montane e le Associazioni, interessati allo sviluppo del Nevegal e al raggiungimento delle finalità sopra indicate, pur mantenendo, sempre e inderogabilmente, la propria indipendenza;
  7. attivare dibattiti pubblici, anche con il coinvolgimento di importanti personalità pubbliche e istituzionali, al fine di una migliore valorizzazione dell'"Alpe del Nevegal";
  8. proporsi come struttura di collegamento per associazioni, enti, e altri soggetti che perseguano finalità coincidenti, anche parzialmente, con quelle della "Associazione";
  9. garantire l'assistenza agli associati per particolari problemi connessi alle loro proprietà, attività, residenza o soggiorno in Nevegal.
L'Associazione opera nel territorio della Regione Veneto.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Art. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse tipico dell'Associazione. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

Art. 7 (Contributo associativo)

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale contributo dovrà essere determinato annualmente per l'anno successivo dall'Assemblea.
Il contributo associativo è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 8 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri. Hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
  • prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
  • esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo Art. 19;
  • votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista.
e il dovere di:
  • rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
  • versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti.

Art. 9 (Attività degli associati)

L'associato svolge la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per le finalità stabilite nello Statuto.
La qualità di associato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
L'attività dell'associato non può essere retribuita in alcun modo. Agli associati possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.
Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 10 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata con lettera raccomandata all'associato.
L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Art. 11 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

  • Assemblea degli associati
  • Consiglio Direttivo
  • Presidente

Art. 12 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.
Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.
È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera o e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.
L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.
L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 13 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

  1. determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
  2. approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
  3. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  4. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  5. delibera sull'esclusione degli associati;
  6. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
  7. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  8. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
  9. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 14 (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 15 (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

Art. 16 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 (tre) e 9 (nove), nominati dall'Assemblea per la durata di 2 (due) anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Si applica l'Articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'Articolo 2475-ter del codice civile.
Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:

  • amministra l'Associazione;
  • attua le deliberazioni dell'Assemblea;
  • predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
  • predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
  • stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
  • cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
  • è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts;
  • disciplina l'ammissione degli associati;
  • accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Il presidente dell'Associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 17 (Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.
Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 18 (Libri sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

  1. il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Art. 19 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

  • quote associative;
  • contributi pubblici e privati;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rendite patrimoniali;
  • attività di raccolta fondi;
  • rimborsi da convenzioni.

Art. 20 (I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 21 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita.

Art. 22 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto secondo le regole stabilite dal Codice Civile e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.
Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 23 (Personale retribuito)

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Art. 24 (Responsabilità dell'Associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 25 (Responsabilità dell'Associazione)

L’Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’associazione stessa.

Art. 26 (Devoluzione del patrimonio)

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti che valorizzano e difendono gli interessi dell'"Alpe del Nevegal", oppure a enti o associazioni attivi nel Comune di Belluno che perseguono la valorizzazione del territorio, del paesaggio, degli usi e costumi nati e tramandati in Provincia di Belluno.

Art. 27 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
Letto, approvato e sottoscritto
DANIELE CIANI
ROBERTO MINISTERI
ADRIANO TREVISAN
GIOVANNA CEINER
ROBERTO STURARO
GIANCARLA LOLLUSA
ROBERTO DEGANUTTI
MICHELA DE ZANET
PAOLO FRANCESCO GUSSO
ANTONELLA CAVAGNA
MATTEO DOTTA
ALBERTA SARTORATO
SONIA CAROBOLANTE
FRANCESCO MICCHIARDI
ROBERTO ROSSIN
GIMMY DAL FARRA
ANNA MARIA PATELLI
DINO ZANETTE
GIUSEPPE BACCHIN
PAOLA MARCOLONGO
GRAZIANO CESTER
GUERRINO VAL
ANDREA TRAPELLA
BARBARA SERVIDEI